Controlli e rilievi sull’amministrazione

 

Art. 31 c.1: Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli Organi di revisione amministrativa e contabile, al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti dalla Corte dei Conti riguardanti l’Organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Ultimo aggiornamento
01/03/2023

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