In base a quanto previsto da norme comunitarie (Reg. CE 183/2005, Reg Ce 999/2001 e Dec. CE 29/12/00) e regionale (DGR 1718/2005, DD 813/2006, DGR 743/2004 e DD 9442/2012) chiunque intenda operare con varie attività nel settore mangimistico ed effettua operazioni correlate con l’alimentazione animale deve comunicare all’Autorità Competente ogni inizio di nuova impresa o acquisire specifica autorizzazione per produrre e/o commercializzare mangimi in deroga contenenti farine di pesce, fosfato bicalcico e/o proteine idrolizzate.
A chi è rivolto
Allevatori, coltivatori, trasportatori di mangimi e materie prime destinate alla mangimistica, mangimifici, mulini, essiccatoi, imprese alimentari che inviano i propri scarti alla mangimistica, stoccaggi e rivendite di prodotti agricoli a scopo zootecnico e mangimi.

