Affidamento del servizio di stampa, imbustamento, fornitura di etichette ed altro materiale, per la spedizione materiali, programmi regionali di screening

 Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, fornitura di etichette e di quanto altro necessario per la spedizione di materiali e corrispondenza alla popolazione residente nella Regione Umbria coinvolta nei programmi regionali di screening oncologici (cervicale, mammografico e del colon retto) per un periodo di anni quattro piu’ eventuale uno di rinnovo ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. –

Termine ricevimento domande di partecipazione: 12.03.2014 – ore 13:00

 Bando  

 Allegato A – Istanza di partecipazione

 Allegato B Dichiarazioni sostitutive –   MODIFICATO  in data 29/01/2014
         

 Allegato B1 – Dichiarazione Amm.ri, soci, Dir. tecnici

 Allegato B2 – Dichiarazione Amm.ri cessati anno precedente


INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, ai sensi del  punto VI.3 del bando di gara.
Pubblicate il 04.02.2013

Domanda 1
Riguardo la polizza relativa alla cauzione definitiva, chiediamo conferma che la stessa in questa fase di gara non dovrà essere presentata.
Risposta 1
Nell’attuale fase di gara (cfr prequalifica), non è richiesta la produzione di alcuna cauzione.
Le cauzioni indicate al punto III.1.1. del bando di gara, dovranno essere prodotte nelle fase successive, ovvero:
– quella provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n .163/2006 e ss.mm.ii,  dovra’ essere prodotta in fase di gara, come verra’ indicato nella lettera invito che riceveranno gli operatori economici che verranno ammessi alla gara;
– quella definitiva di cui all’art 113 del D.Lgs. n .163/2006 medesimo, dovrà essere prodotta dal concorrente che risultera’ aggiudicatario della gara;
come previsto dalla vigente normativa sopra richiamata.


INFORMAZIONI  COMLEMENTARI ai sensi   del  punto VI.3 del bando di gara.  –
Pubblicate il 29.01.2014

PRECISAZIONI SUL REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA “CERTIFICAZIONE DI QUALITA'” DI CUI AL PUNTO III.2.3) DEL BANDO DI GARA  ED INTEGRAZIONI/CORREZIONI SULLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA STESSA CERTIFICAZIONE, DI CUI ALL’ALLEGATO “B” (Modello di dichiarazioni sostitutive) – NUOVA PUBBLICAZIONE DEL MODELLO “ALLEGATO B”
Il bando di gara, al punto III.2.3) Capacita’ tecnica, prevede, tra l’altro, quale requisito per l’ammissione alla gara  “… Dichiarazione relativa al possesso della certificazione di qualità tipo ISO9000,  in corso di validità. Ai sensi degli art. 43 e 44 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii saranno accettate parimenti dichiarazioni relative ad altre prove riferite a misure equivalenti in materia di garanzia della qualità. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii”.
 Tale requisito, ovviamente, dovra’ essere posseduto dall’operatore economico aspirante concorrente alla data prevista dal bando quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze e dovrà essere dichiarata tramite l’allegato modello “B” indicato al punto VI.3 del bando medesimo, ovvero compilando correttamente il medesimo, con firma del dichiarante avente titolo a rappresentare l’impresa. A tal fine, il citato modello “B” al punto 3.2. CAPACITA’ TECNICA (pag. 11), paragrafo 2) riporta l’erronea dicitura “Dichiara il possesso della registrazione EMAS ovvero della certificazione ISO 14001, in corso di validita’”  prevedendo altresì che per i dati di cui al punto medesimo sarà richiesta d’ufficio documentazione a comprova ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 (controllo sul possesso dei requisiti). Tale indicazione, in sintonia con quanto disposto dal citato punto III.2.3 del bando di gara, deve invece intendersi correttamente come segue:
3.2. CAPACITA’ TECNICA…. paragrafo 2)
“Dichiara il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 prevista dal punto III.2.3 del bando di gara, in corso di validità.”.
A tal fine, si provvederà a correggere in tal senso il modello “B” pubblicato sul profilo di committente www.uslumbria1.it / Albo pretorio / pubblicazioni in corso / bandi di gara ed a ripubblicare lo stesso modello “B” corretto. Comunque, gli operatori economici che dovessero presentare istanza compilando l’allegato modello “B” – sino ad oggi in pubblicazione – riportante l’erronea indicazione “registrazione EMAS ovvero certificazione ISO 14001”, non saranno per questo esclusi dalla gara, intendendo, comunque questa Stazione appaltante che  la dichiarazione relativa alla certificazione di qualità è riferita  alla certificazione ISO 9000 prescritta dal citato punto III.2.3. del bando di gara, essendo il bando di gara il documento di riferimento (prevalente) della gara. Le verifiche sul possesso di tale requisito, come previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., verranno pertanto effettuate sull’effettivo possesso della certificazione di qualità ISO 9000 prescritta dal punto III.2.3. del bando di gara, con esclusione di coloro che non risultino effettivamente in possesso di tale certificazione alla data di scadenza prevista dal bando medesimo per la presentazione delle offerte.

Domanda 1
Non riusciamo a scaricare il bando di gara  e gli Allegati modelli “A”, “B”, “B1” e “B2, pertanto vi  chiediamo di inviarci una copia degli stessi;
Risposta 1
Si fa presente che il bando e l’allegata documentazione per formulare istanza di invito, pubblicati  sul profilo di committente www.uslumbria1.it /albo pretorio / pubblicazioni in corso, risultano perfettamente scaricabili, avendo il R.U.P. e gli Uffici dell’U.O. Area Economale testato tale disponibilità/scaricabilità su diversi computer e personal computer ed avendo altresì  avuto riscontro in merito con la ricezione di informazioni complementari inviate da operatori economici interessati alla gara, i quali hanno già, evidentemente, scaricato i citati documenti.
Pertanto, gli operatori economici interessati alla gara dovranno dotarsi di un computer con programmi aggiornati (PDF, win rar, ecc,), tra l’altro “open source, al fine di “scaricare” il bando e gli allegati modelli “A”, “B”, “B1” e “B2” citati al punto VI.3 del bando medesimo ed al altresì al fine di visionare le informazioni complementari che sono e saranno pubblicate sul profilo di committente medesimo www.uslumbria1.it / albo pretorio / pubblicazioni in corso / varie, come previsto dal medesimo punto VI.3 del bando.

Domanda 2
Relativamente alla certificazione di qualità, chiediamo se possiamo formulare una comunicazione all’interno del modello “B” in corrispondenza alla richiesta di certificazione; la comunicazione vuole dichiarare l’effettivo uso del manuale di qualità acquisito con la certificazione TUV ISO 9000 in data 17.09.2007 valida fino al 13.09.2010. Non abbiamo rinnovato la certificazione ma ci stiamo avvalendo dei parametri relativi ai risultati raggiunti dopo l’ottenimento della stessa.
Risposta 2
Riguardo la certificazione di qualità ISO 9000 prevista dal punto III.2.3. del bando di gara, si conferma che la stessa è un requisito di ammissione e pertanto, l’operatore economico interessato, dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle offerte. In merito il citato punto III.2.3 prevede espressamente “….. saranno accettate parimenti dichiarazioni relative ad altre prove riferite a misure equivalenti in materia di garanzia della qualità. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii”.
Riguardo le modalità di dichiarazione del possesso di tale requisito, si fa espresso rinvio alle precisazioni indicate in cima alla presente pubblicazione di informazioni complementari.


INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, ai sensi   del  punto VI.3 del bando di gara.  –  Pubblicate il 20.01.2014

Domanda 1 – Riguardo l’allegato “A” istanza di partecipazione alla gara, a pagina 2, in caso di RTI costituito o costituendo, viene richiesto ai concorrenti di indicare la % (percentuale) in base alla quale verrà ripartita l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione. Non si ritiene possibile indicare tale percentuale di esecuzione non essendo note le attività richieste, non essendo ovvero disponibile in questa fare si gara il capitolato speciale.
Risposta 1 Si ritiene che in questa fase di gara, sia sufficiente che i concorrenti, in caso di RTI costituito o costituendo, indichino solamente se presenteranno offerta come RTI costituito o costituendo ed altresì quali saranno  l’impresa mandataria e le imprese mandanti.

Domanda 2 – Riguardo l’allegato “B” dichiarazioni sostitutive, a pagina 7 viene richiesto ai concorrenti,  tra l’altro  di dichiarare quanto segue:
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D. Lgs. n°241/1990, la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
OPPURE
di non autorizzare (ai sensi dell’art. 13 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006), successivamente all’aggiudicazione, l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi:
riguardo tali dichiarazioni, si chiede conferma che i termini evidenziati in grassetto “partecipazione alla gara” e “offerta tecnica……. giustificazione dei prezzi….” siano un refuso, in quanto trattasi di domanda di partecipazione.

Risposta 2 Si ritiene che quanto ivi indicato/prescritto come dichiarazione obbligatoriamente, debba intendersi come impegno per il concorrente, assumibile già da questa fase di gara, ovvero per la prima fattispecie di dichiarazione, con la frase ” a  rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara”  deve intendersi  l’autorizzazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la gara, sia per questa fase di prequalifica, che per quella successiva di gara (se il concorrente risulterà prequalificato e riceverà l’invito). Al limite, se del caso, il concorrente potra’ indicare in modo generico le eventuali eccezioni, sempre che queste non contrastino con quanto previsto dalle vigenti norme in materia, in particolare dalla normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Riguardo la seconda fattispecie di dichiarazione, questa stazione appaltante conferma che trattasi della fase di prequalifica di una procedura ristretta, quindi non viene richiesto ai concorrenti di inviare offerta; pur tuttavia, non si evidenziano motivazioni per le quali il concorrente non debba  sin d’ora dichiarare la disponibilità ivi richiesta, tanto piu’ che in materia di accesso agli atti vigono, comunque, le prescrizioni della normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, in particolare dall’art. 13 del medesimo. L’unica parte per la quale, ovviamente si esonera il concorrente a dichiarare è quella in cui si chiede di indicare le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

Domanda 3 Riguardo l’Allegato “B” dichiarazioni sostitutive, a pagina 9 viene richiesto ai concorrenti, tra l’altro,  di dichiarare quanto segue:
– Di possedere l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, come impresa di pulizie a norma della Legge n°82/1994 e del DM 274/1997 e di appartenere alla fascia di classificazione ____ di cui all’art. 3 del citato DM e che non sono in corso procedure di cancellazione dal citato registro;
– di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 riferita all’attività che l’appaltatore/sub appaltatore/lavoratore autonomo, svolgono nell’ambito dell’appalto; 
– ci potete confermare che  per la prima di dichiarazione trattasi  di un refuso (l’oggetto dell’appalto chiaramente non sono le pulizie), mentre per la seconda dichiarazione, che   trattasi di richiesta in questa fase di gara non necessaria.
Risposta 3 A riscontro di quanto evidenziato e richiesto, riguardo la prima dichiarazione, i concorrenti non dovranno tenere conto della stessa, dato che è palese che trattasi di refuso con indicazioni relative ad altra gara), mentre per la seconda, possono ritenersi esonerati dal presentare tale dichiarazione in merito al DUVRI.

 

Ultimo aggiornamento
20/01/2014
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