Farmacie/Adempimenti

Informazioni

Nel caso di istanze indirizzate a codesta Usl Umbria 1 ed aventi ad oggetto la variazione della compagine societaria in cui la Partita IVA rimane invariata o modificazioni di titolarità societaria, ovvero con variazione della Partita IVA, al fine dello svolgimento dell’iter procedurale si rende necessaria la trasmissione degli atti notarili in copia conforme all’originale, unitamente alla seguente documentazione:

Visura della Camera di Commercio della nuova Società titolare o aggiornata nel caso di variazione della compagine societaria

Documentazione relativa ai Soci
Ciascun socio dovrà presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità:

  • dichiarazione concernente l’assenza di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della L. 362/1991 e s.m.i.;
  • dichiarazione atta a comprovare l’assenza di condanne penali, decisioni civili e provvedimenti amministrativi;
  • autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011);

 

Documentazione relativa al Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico della Farmacia dovrà presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità:

  • dichiarazione concernente l’assenza di incompatibilità di cui all’art. 13 della L. 475/1968 e s.m.i.;
  • dichiarazione atta a comprovare la presenza del requisito di idoneità alla titolarità di cui all’art. 12 della L. 475/1968 e s.m.i.;
  • autocertificazione di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.

Trasmissione
La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC  aslumbria1@postacert.umbria.it  o consegnata agli Uffici del Protocollo Generale USL Umbria 1 di Via Guerra 21 – Perugia.

Scarica il documento in pdf: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LO SVOLGIMENTO DI ITER PROCEDURALI NEI CASI DI VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E DI MODIFICAZIONI DI TITOLARITA’ SOCIETARIA INERENTI ALLE FARMACIE DELLA USL UMBRIA 1

La disciplina applicabile alla successione ereditaria di una farmacia è prevista dall’art. 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i che ha regolamentato l’acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società titolare dell’esercizio di una farmacia.

Tale normativa, in virtù del successivo comma 10, è stata resa applicabile anche al caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa di un titolare unico deceduto (fattispecie già prevista dal comma 12 dell’art.12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni).

Comma 9: “A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”.

Comma 10: ”Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475”.

Durante tale periodo, gli eredi hanno diritto a proseguire l’esercizio della farmacia in via provvisoria, sotto la responsabilità di un direttore responsabile regolarmente nominato.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall’art. 1, comma 78, L. 27/12/2006

  1. 296) la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

Cosi come previsto dall’art. 456 C.C. “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

Pertanto, la durata massima complessiva della gestione provvisoria non può superare i 18 mesi dalla data del decesso.

Eredi legittimi del titolare defunto devono considerarsi il coniuge o un erede in linea retta entro il secondo grado (figlio, figlio del figlio, padre, madre, nonni).

In sintesi:

Per la società l’erede incompatibile ai sensi dell’art. 7 comma 2 e dell’art. 8 deve cedere la quota della società entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda le procedure da seguire per la gestione provvisoria della farmacia:

  • gli eredi devono presentare istanza nella quale dichiarano, ai sensi degli 46 e 47 del DPR 445/2000:
    • la morte del titolare e la data del decesso;
    • di essere gli unici eredi della farmacia;
    • di voler gestire provvisoriamente la farmacia;
    • denominazione farmacia

All’istanza vanno allegati:

  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuno degli eredi;
  • Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli eredi (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) per ciascuno degli eredi;
  • Dichiarazione di atto notorio con dichiarazione antimafia per ciascuno degli eredi (art. 88 co. 4- bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011);
  • Numero di partita IVA (in quanto la comunione ereditaria diventa “società di fatto”).

Per la nomina del Direttore deve essere allegato:

  • Modulo nomina direzione farmacia per la gestione provvisoria;
  • Dichiarazione sostitutiva di assenza di incompatibilità (Art. 13 della 475/1968 e s.m.i.);
  • Dichiarazione atta a comprovare la presenza del requisito di idoneità alla titolarità (Art. 12 della 475/1968 e s.m.i.);
  • Autocertificazione d’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti;
  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Direttore

La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec aslumbria1@postacert.umbria.it o consegnata agli Uffici del Protocollo Generale USL Umbria 1 di Via Guerra 21 – Perugia.

A seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta, il Servizio Farmaceutico Aziendale provvederà a predisporre l’atto di autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi, per un periodo massimo di un anno e sei mesi.

Ultimo aggiornamento
09/04/2026
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